Recentemente è stato presentato un ricorso relativo all’obbligo vaccinale per quanto riguarda la pandemia da Covid-19. Un ricorso che è stato bocciato da parte dei giudici, a nome dell’articolo 2087 del Codice Civile. Il quale dice che tutti i datori di lavoro sono obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori, così come i lavoratori a loro volta devono adempire agli obblighi relativi alla tutela della salute sul punto di lavoro.
In base al decreto legislativo 81/2008 infatti, il lavoratore non solo deve prendersi cura della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti sul posto, che siano clienti, pazienti, colleghi etc.
Questa è stata la motivazione principale che ha portato fino a oggi i giudici a respingere il ricorso portato avanti da tutti quei lavoratori che sono stati messi in ferie o sospesi dal lavoro perché non hanno voluto farsi fare il vaccino anti covid-19.
Il tutto è iniziato con l’ordinanza del Tribunale di Belluno che aveva analizzato la domanda da parte di sette operatori socio-sanitari di essere riammessi a lavoro, allontanati e messi forzatamente in ferie proprio dopo il rifiuto a vaccinarsi. Il Tribunale ha respinto la domanda perché ritiene che il datore di lavoro ha agito secondo l’articolo 2087 del codice civile.
A seguire ecco che il Tribunale di Modena ha respinto il ricorso di una operatrice che forniva servizi presso una RSA. Il giudice ha dichiarato che il datore di lavoro ha osservato i suoi doveri relativi alla sicurezza e l’integrità psico-fisica delle persone con cui entrerà in contatto.
Infine c’è anche il Tribunale di Roma, che con l’ordinanza del 28 luglio ha ritenuto che sospendere sia l’attività che la retribuzione di una donna che lavorava in un villaggio e si rifiutava di vaccinarsi era giusto.