Anche durante le feste, il pensiero di molti lavoratori va al fatto se sia possibile o meno la visita del medico fiscale. Andiamo a vedere se sia possibile e, nel caso, quale sono le varie modalità.
La situazione del lavoratore non va mai in ferie. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, che l’Istituto previdenziale possono controllare lo stato di malattia del dipendente. Durante le festività, però, qualcosa potrebbe variare. Per questo motivo, molti si chiedono se sia possibile la visita del medico fiscale durante questo periodo.
In genere, il lavoratore che presente una situazione di malattia ha l’obbligo di dare la precedenza all’attività di controllo “mutua”. Dovrà rendere attiva questa attività tramite la messa a disposizione in apposite fasce orarie in cui si dice reperibile. Cosa che darà vita alla visita del medico fiscale.
Se, in genere, le regole sono abbastanza chiare. Meno lo è la questione in riferimento ai giorni festivi. Oltre a questi, ci sono da chiarire anche dubbi sulla domenica e il sabato. In questo caso, però, ci concentreremo sui giorni che fanno parte del periodo natalizio e che conducono alla fine del 2022.
Visita medico fiscale, è possibile durante le festività?
La domanda se la visita del medico fiscale sia possibile durante le festività ha una risposta affermativa. Così come è affermativa la risposta che riguarda la visita durante il sabato e la domenica. Per quanto riguarda gli orari delle visite, queste restano immutate anche in queste occasioni.
Sugli orari di reperibilità, questi sono uguali a quelli segnalati per la settimana da lunedì al venerdì. In questo discorso troviamo il sabato anche se non è lavorativo, la domenica e i giorni festivi. Quanto imposto, in riferimento al contratto collettivo nazionale, territoriale o azienda, sui privati è inapplicabile perché va in contrasto alle disposizioni ministeriali.
Qual è il motivo che concede la visita fiscale anche durante le feste?
Il principale motivo del fatto che la visita medica sia possibile anche durante le festività risiede nel caso che, come sabato e domenica, la malattia è pagata anche in questi giorni. L’indennità di malattia viene riconosciuta ai lavoratori quanto si assiste ad una malattia che non permette di svolgere il proprio lavoro.
Per tale ragione, il lavoratore, che non può svolgere il suo lavoro, deve recuperare dall’evento morboso. Per farlo, non potrà uscire di casa per non peggiorare la situazione. In fin dei conti, se non si può lavorare non si può neanche uscire. Anche se si parla di fare pochi passi. Tale aspetto è importante perché, ci si riferisce alla Riforma Madia. Prima di questa, emersa nel Decreto Legislativo n. 75 del 2017, dopo il primo controllo il lavoratore poteva uscire anche durante le fasce di reperibilità senza avere sanzioni.
Dunque, la visita fiscale permette di capire al datore di lavoro di controllare la situazione e il recupero del suo dipendente. Mentre l’INPS potrà certificare che il soggetto abbia effettivamente problemi a lavorare e, quindi, sia giusto pagare l’indennità di malattia.
Le fasce di reperibilità della visita del medico fiscale
Le fasce orarie valgono per tutti i lavoratori, sia che questi siano privati sia che siano pubblici: abbiamo, per il settore privato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Mentre per i pubblici abbiamo una fascia dalle 9 alle 13 e un’altra dalle 15 alle 18.
Chi sono i soggetti coinvolti?
In caso di visita imposta dall’INPS, ci sono più soggetti coinvolti. Dobbiamo partire dal punto di specificare la normativa che riguarda:
- Le amministrazioni dello Stato, qui troviamo anche gli istituti e le scuole di ogni grado e ordine. Ci sono anche le aziende ed amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e altre associazioni;
- Gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni. Qui troviamo anche le agenzie che si legano al Decreto Legislativo numero 300/1999.
Ci sono alcuni lavoratori pubblici che non vengono raggiunti dal Decreto Legislativo numero 165/2001. In questo caso abbiamo il personale della carriera prefettizia e diplomatica; magistrati, avvocati e procuratori di Stato; docenti e ricercatori dell’Università; personale della carriera dirigenziale penitenziaria e personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Sono coinvolti anche i lavoratori delle Autorità indipendenti, tra cui CONSOB e Banca d’Italia, oltre al personale delle facoltà non dello Stato che sono riconosciute per Legge; abbiamo anche i componenti delle Forze armate e dei corpi armati dello Stato. Mentre sono esclusi enti pubblici economici, morali e imprese speciali.